Data di scadenza
UNICA RATA ENTRO 20.11.2023
IL D.L. N. 61/2023 HA PREVISO PER I COMUNI ALLUVIONATI TRA CUI ANCHE MARRADI la sospesione dei versamenti tributari in scadenza fino al 31.08.2023 per coloro che avevano la residenza, la sede legale, la sede operativa al 01.05.2023 nel comune stesso
I VERSAMENTI SOSPESI POSSONO ESSERE EFFETTUATI SENZA SANZIONI E INTERESSI IN UN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 20 NOVEMBRE
Art. 1 Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
3. La sospensione di cui al comma 2 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualita' di sostituti d'imposta.
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7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.