ORDINANZA REGIONE TOSCANA IN MATERIA DI COMMERCIO

Pubblicato
Data di scadenza

DAL 24 APRILE 2020 VENDITA DI CIBO DA ASPORTO PER ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E PER ATTIVITA' ARTIGIANE

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

ORDINA

ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene  e sanità,le seguenti misure di contenimento:

1. Dal 24 aprile p.v. è consentita, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ordinanza n. 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delleattività artigiane. La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica,garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti, dilazionatinel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza diun cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e alpagamento della merce;

2. Resta sospesa per gli esercizi di cui al punto 1 ogni forma di consumo sul posto;

3. E’ confermato che, ai sensi dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 30 del 9 aprile 2020 la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili è consentita anche negli esercizi commerciali specializzati;

4. E’ consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini;

5. E’ consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità fino al 3 maggio 2020 e comunque fino alla vigenza delle misurea dottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articoli 1, comma 2 del d.l.19/2020

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

•al Presidente del Consiglio dei Ministri ;

•ai Prefetti;

•ai Sindaci;

•all’ANCI;

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previstodall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avverso   la   presente   ordinanza   è   ammesso   ricorso   giurisdizionale   innanzi   al   Tribunale Amministrativo   Regionale   nel   termine   di   sessanta   giorni   dalla  pubblicazione,   ovvero   ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bisdella legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale aisensi dell’articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente